No, agli studenti con riconoscimento di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%, beneficiari di borsa di studio in qualità di iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale biennale, non si applicano i requisiti di merito previsti per la generalità degli studenti matricole ai fini del pagamento della seconda rata e della revoca del beneficio.
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Pagina aggiornata il 17/07/2026