Per gli studenti con riconoscimento di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%, sono previste le seguenti agevolazioni:
– requisiti di merito più favorevoli rispetto a quelli previsti per la generalità degli studenti (consulta la tabella di merito B1 nel bando);
– possibilità di fruire della borsa di studio e del servizio abitativo per due semestri aggiuntivi oltre la durata prevista per la generalità degli studenti;
– maggiorazione dell’importo della borsa di studio pari al 20% o al 40%, in base alla percentuale di invalidità riconosciuta (dal 66% all’80% oppure superiore all’80%);
– esonero dal requisito minimo di merito previsto per la conferma della borsa di studio del primo anno (20 CFU richiesti agli altri studenti).
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Pagina aggiornata il 17/07/2026